«È legittima la condanna della Consob al risarcimento danni per omessa vigilanza nei confronti di un gruppo di risparmiatori per le perdite subite. L’attivazione doverosa dell’esercizio dei poteri riconosciuti alla Consob non è relegabile nell’ambito di meri controlli formali, avendo tali poteri carattere penetrante, sia in riferimento all’operatività in borsa dei soggetti ivi ammessi, sia in relazione alla veridicità e alla completezza dei dati forniti dai promotori dell’operazione finanziaria interessata, sia in funzione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di S.i.m.».
Key Words: Consob – Compensation for damage – Failure of supervision – Financial market – Judicial review – Civil liability – Financial Supervisory Authorities – Market supervision – Savers – Supreme Court of Cassation
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